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13. I debiti dovuti da persone residenti in Italia verso persone residenti nel territorio ceduto e i debiti dovuti da persone residenti in territorio ceduto verso persone residenti in Italia non saranno rimessi o lesi per effetto della cessione. L'Italia e lo Stato successore s'impegnano a facilitare il regola- mento di dette obbligazioni. Ai sensi del presente paragrafo, il termine "persone" si riferisce anche alle persone giuridiche. 14. I beni situati nel territorio ceduto, appartenenti a una qualunque delle Nazioni Unite e ai suoi cittadini, riguardo a cui non fossero state ancora revocate le misure di sequestro o di controllo adottate dall'Italia, o che non fossero stati restituiti ai rispettivi proprietari, saranno restituiti nello stato in cui attualmente si trovano. 15. Il Governo italiano riconosce che l'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942 e nullo e non awenuto e s'impegna a partecipare, insieme con gli altri firmatari dell'Accordo di Roma del 29 maggio 1923, a qualsiasi negoziato mirante ad apportare a detto accordo le modificazioni necessarie per assicurare un equo regolamento delle annualita in esso previste. 16. L'Italia restituira i beni illegalmente asportati, dopo il 3 settembre 1943, dai territori ceduti e trasferiti in Italia. I paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'Articolo 75 regoleranno l'adempimento di detta obbligazione, salvo che per quanto si riferisce a beni, che formino oggetto di altre disposizioni del presente Allegato. 17. L'Italia restituira allo Stato successore, nel pii breve tempo possi- bile, tutte le navi, detenute dallo Stato italiano o da cittadini italiani, che, alla data del 3 settembre 1943, appartenevano sia a persone fisiche resi- denti nel territorio ceduto e che acquistino la cittadinanza dello Stato suc- cessore ai sensi del presente Trattato, sia a persone giuridiche di nazio- nalita italiana, che abbiano e conservino la loro sede sociale in territorio ceduto, fatta eccezione delle navi che siano state oggetto di vendita effet- tuata in buona fede. 18. L'Italia e lo Stato successore concluderanno degli accordi per procedere alla ripartizione, su basi di giustizia e di equita, dei beni apparte- nenti agli enti locali esistenti, il territorio della cui giurisdizione venga a trovarsi diviso dai nuovi confini previsti dal presente Trattato, e per assi- curare la continuazione, a favore degli abitanti, di quei necessari servizi 1734 TREATIES [61 STAT.