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2754 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. ohe erano state vendute od in altro modo trasferite o noleggiete durante la guerra verranno immediatamente messi in effetto le oondizioni sopra indicate verranno applioate a tutte dette navi e 1 loro equipaggi. (B) Tutti i trasporti interni italieni e tutti gl'im- pianti portuali saranno tenuti a disposizione delle Nazioni Unite per gll usi ohe lore neoessiteranno. 15. Navi mercantili, da pesae ed altre imbarcazioni delle Wazioni Unite, ovunque esse si trovino, in mano degli italieni (anohe, a tale scope, quelle navi di ogni paese ahe abbia rotto relazioni diplomatiche con l'Italia) anche se ii titolo di pro- prieta-e gid stato trasferito per merito di procedure del tribu- nale delle prede od altro, verranno consegnate alle Nazioni Unite e verranno radunate nei porti ohe saranno indicati dalle Nazioni Unite le quali disporranno di esse come crederanno opportuno. I1 Governo Italiano prendera' le disposizioni neoessarie per il trasferimento del titolo di proprieta. Qualsiasi nave mercantile, da pesce od altri imbarcazioni gestite o controllate dagli Italieni saranno radunate in mode simile in attesa di accordi per la lore sorte definitiva. Qualunque riparazione alle sopra indicate navi se richieste saranno eseguite dal Governo Italiano a proprie spese. I1 Governo Italiano prendera'tutte le misure necessarie per assi- curare ohe le navi ed i lore carichi non seranno danneggiati. 16. Nessun impianto di radio o di ccmunicazione a lunge distanza od altri mezzi di inter-comunicazione a terra o galleggi- ante, sotto controllo italiano, od appartenente all'Italia od altra nazione non facente parte delle Nazioni Unite potra' trasmettere finche' disposizioni per ii controllo di questi im- pianti saranno state impartite dal Comandante Supreme delle Forze Alleate. Le autorita'italiane si conformeranno alle disposizioni per il controllo e la oensura della stampa e delle altre pubbli- cazioni, delle rappresentazioni teatrali e cinematografiohe della radio diffusione e di qualsiasi altro mezzo di inter-comunicazione che potra prescrivere il Conandante Supremo delle Forze Alleate. I1 Comando Supreme delle Forze Allcate potra a suo zradimento rilevare stazioni radio, cevi od altri mezzi di comunicazione. 17. Le navi da guerra, ausiliarie, di trasporto a mercantill e altre navi ed aeroplani al servizio delle Nazioni Unite avranno il diritto di usare liberamente le acque territoriali luneo la costa Italians e di sorvolare il territorlo Italiano. 18. Le forze delle Nazioni Unite dovranno oooupare carte zone del territorio Italiano. I territori o le zone in questione verranno notificate di volta in volta dalle Nazioni Unite, e tutte le forze Italiane di terra, mare e aria, si ritireranno da questi terrltori o zone in conformita agli ordini enessi dal Comandante Supreme delle Forze Alleate. Le provisioni di questo capoverso non pregludioano quelle del capoverso 4 sopradetto. I1 Comandante Supremo Italiano garantira'l'uso e l'accesso immediato agli aerodrcoi ai porti navali in Italia sotto il lore controllo. 19. Nei territori o zone di cui e cenno nell'articolo 18, tutte le installazioni navali, militari ed aeree, tutte gli impianti elettrici, le raffinerie, i servizi pubblici, porti, le installazioni per i traaporti e le comunicazioni, i mezzi ed 11 materiale e quelli impianti e tezzi e altri depositi ohe