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63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB. 2, 1948 2259 c) ntpiegare agenti e dipendenti di loro scelta, prescindendo dalla loro nazionalita; d) fare qualunque cosa inerente o necessaria al godimcnto dei predetti diritti o privilegi. 3. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, inoltre, non riceveranno in alcun caso, relativamene alle materie di cui ai paragrafi 1 e 2 di questo Arti- colo, un trattamento meno favorevole di quello che sia o possa essere accordato in avvenire ai cittadini di qualsiasi terzo Paese. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo non saranno inter- pretate nel senso di impedire a ciascuna Alta Parte Contraente 1'esercizio di una ragionevole sorveglianza sui movimenti e sul soggiorno di stranieri entro i propri territori ne di impedire l'applicazione di misure di esclusione o di espul- sione di stranieri per motivi d'ordine pubblico, moralita, sanita o sicurezza. Articolo II i. L'espressione a persone giuridiche ed associazioni * usata nel presente Trattato significhera le persone giuridiche, le societa commerciali e civili e gli altri enti ed associazioni, a responsabilita limitata od illimitata ed a scopo di lucro o meno, che siano stati o possano essere creati od organizzati in avvenire a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti. 2. Le persone giuridiche ed associazioni create od organizzate a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori di ciascuna Alta Parte Contraente, saranno considerate persone giuridiche ed associazioni della detta Alta Parte Contraente ed il loro stato giuridico sara riconosciuto'entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente sia che vi abbiano, o meno, sedi, filiali od agenzie permanenti. 3. Le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta di escrcitare, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza interferenza, in conformita con le leggi ed i regolamenti vigenti, tutti i diritti e privilegi indicati al paragrafo 2 dell'Articolo I, a condizioni non meno fa- vorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. La dispo- sizione che precede, come pure tutte le altre disposizioni del presente Trattato, che accordano alle persone giuridiche ed associazioni della Repubblica italiana diritti e privilegi a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attual- niente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associa- zioni degli Stati Uniti d'America, saranno interpretate nel senso chc esse acoor- dano tali diritti e privilegi in qualnnque Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America a condizioni non meno favorevoli di quelle alle quali tali diritti e privilegi sono o potranno essere ivi accordati in avvenire alle per- sone giuridiche od associazioni create od organizzate in altri Stati, territori o possedimenti degli Stati Uniti d'America. 4. In nessun caso, inoltre, le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente ricevcranno, relativamente alle materie cui si riferisce il presente Articolo, un trattamento meno favorevole di quello accordato o che potrh essere accordato in awenire alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. 819e--nr. u----6