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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 dotto come segue, considerandosi i limiti di tempo come decorrenti dall'en- trata in vigore del presente Trattato: (a) a 30.000 entro sei mesi; (b) a 25.000 entro nove mesi. Due mesi dopo la conclusione delle operazioni di dragaggio delle mine da parte della Marina italiana, il personale in sopranumero, autorizzato dal paragrafo 2 dovra essere smobilitato o assorbito negli effettivi sopra indicati. 4. All'infuori degli effettivi autorizzati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e del personale dell'Aviazione per la Marina autorizzato ai sensi dell'Articolo 65, nessun altro personale potra ricevere qualsiasi forma di istruzione navale, secondo la definizione datane nell'Allegato XIII B. SEZIONE IV-RESTRIZIONI IMPOSTE ALL'ESERCITO ITALIANO Articolo 61 Gli effettivi dell'Esercito italiano, compresa la guardia di frontiera, saranno limitati a 185.000 uomini, comprendenti le unita combattenti, i servizi ed il personale di comando e a 65.000 carabinieri. Ciascuno dei due elementi potra tuttavia variare di 10.000 uomini, purche gli effettivi totali non superino i 250.000 uomini. L'organizzazione e l'armamento delle forze italiane di terra, e la loro dislocazione nel territorio italiano dovranno essere concepiti in modo da soddisfare unicamente compiti di carattere interno, di difesa locale delle frontiere italiane e di difesa antiaerea. Articolo 62 Il personale dell'Esercito italiano in eccedenza agli effettivi autorizzati dall'Articolo 61 di cui sopra, dovra essere smobilitato entro sei mesi dal- l'entrata in vigore del presente Trattato. Articolo 63 Nessun personale che non sia quello incorporato nell'Esercito italiano o nell'Arma dei Carabinieri potra ricevere alcuna forma di istruzione mili- tare, secondo la definizione datane nell'Allegato XIII B. 61 STAT.] 1645