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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB . 10 , 1947 alle disposizioni del presente ,Statuto e non entrerh in vigore prima dell'en- trata in vigore dello Statuto stesso. 2. Qualora il Governatore ritenesse che una qualunque clausola della Costituzione proposta dall'Assemblea Costituente o qualsiasi successivo emendamento fosse in contraddizione con lo Statuto, egli avra facolth di impedirne l'entrata in vigore, salvo riferire la questione al Consiglio di Sicurezza, se l'Assemblea non accettasse le sue vedute e le sue raccoman- dazioni. Articolo 11. Nomina del Governatore 1. I1 Governatore sara nominato dal Consiglio di Sicurezza, dopo che siano stati consultati i Governi della Jugoslavia e dell'Italia. Egli non dovra essere ne cittadino italiano, ne cittadino jugoslavo, ne cittadino del Territorio Libero. Egli sara nominato per un periodo di cinque anni e potra essere riconfermato in carica. II suo stipendio e le sue indennita saranno a carico delle Nazioni Unite. 2. Il Governatore potra delegare una persona di sua scelta ad eserci- tare le sue funzioni, in caso di sua assenza temporanea o di temporaneo impedimento. 3. Il Consiglio di Sicurezza, se riterra che il Governatore sia venuto meno ai doveri della sua carica, potra disporne la sospensione e, con le opportune garanzie di inchiesta e di difesa da parte del Governatore stesso, revocarlo dalla carica. In caso di sospensione o di revoca dalla carica o in caso di morte o di incapacity, il Consiglio di Sicurezza potra designare o nominare altra persona, con l'incarico di agire come Governatore prowi- sorio, fino a che il Governatore sia nuovamente in condizione di poter esercitare le sue funzioni, ovvero un nuovo Governatore sia stato nominato. Articolo 12. Potere legislativo II potere legislativo sara esercitato da un'Assemblea popolare composta di una sola Camera, eletta sulla base della rappresentanza proporzionale, dai cittadini del Territorio Libero di entrambi i sessi. Le elezioni per l'Assemblea saranno effettuate con il sistema del suffragio universale, eguale, diretto e segreto. 61 STAT.] 1689