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MULTILATERALPEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 nati da qualsiasi delle Potenze Alleate ed Associate che abbiano giurisdi- zione e riassicurazione formeranno oggetto di separati accordi fra il Governo nato ai termini del contratto stesso. 3. Nulla di quanto stabilito nella parte A del presente Allegato sara considerato come comportante l'annullamento delle operazioni e negozi intervenuti in dipendenza di un contratto fra nemici, allorquando siffatte operazioni e negozi abbiano avuto corso con l'autorizzazione del Governo di una delle Potenze Alleate ed Associate. 4. Nonostante le disposizioni che precedono, i contratti di assicura- zione e riassicurazione formeranno oggetto di separati accordi fra il Governo della Potenza Alleata od Associata interessata ed il Governo italiano. B. TERMINI DI PRESCRIZIONE 1. Tutti i termini di prescrizione o di decadenza del diritto di agire o di prendere prowedimenti conservativi rispetto a rapporti di natura per- sonale o patrimoniale in cui si trovino coinvolti cittadini delle Nazioni Unite e cittadini italiani, che, a seguito dello stato di guerra, si siano trovati nella impossibilith di instaurare giudizio o di compiere le formalita necessarie per la salvaguardia dei loro diritti, e sia che detti termini abbiano cominciato a decorrere prima o dopo lo scoppio della guerra, si avranno per sospesi per la durata della guerra da un canto in territorio italiano e d'altro canto, nel territorio di quelle Nazioni Unite che concedono all'Italia, in via di reciprocita, il beneficio delle prowidenze di cui al presente paragrafo. I predetti termini ricominceranno a decorrere con l'entrata in vigore del presente Trattato. Le disposizioni di cui al presente paragrafo, si appliche- ranno ai termini previsti per la presentazione di cedole di interessi o divi- dendi o per la presentazione di titoli sorteggiati o per altro motivo redimibili. 2. Quando misure d'esecuzione siano state prese in territorio italiano a carico di un cittadino di una delle Nazioni Unite, a seguito dell'omissione di qualche atto o della mancata osservanza di qualche formalita durante la guerra, il Governo italiano ristabilira i diritti che siano stati in tal modo lesi. Qualora tale reintegrazione fosse impossibile o risultasse iniqua, il Governo italiano disporra perche il cittadino della Nazione Unita riceva quel compenso che potra essere giusto ed equo, nel caso in oggetto. 61 STAT.] 1739