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62 STAT.] ITALY-ECONOMIC COOPERATION-JUNE 28, 1948 2433 l'ammontare dei depositi fatti ai sensi dello scambio di note di cui al comma b). II Governo degli Stati Uniti d'America notifichera di tanto in tanto al Governo italiano I'indicato costo in dollari di qualsiasi delle suddette merci, servizi ed informazioni tecniche, dopo di che il Governo italiano depositera nel Conto Speciale un equivalentc ammontare in lire calcolato ad un tasso di cambio che sari corrispondente alla parita convenuta in quell'epoca col Fondo Monetario Internazionale, purche tale valore eonvenuto sia l'unico tasso di cambio appli- cabile per gli acquisti di dollari relativi alle importazioni in Italia. Se al momento della notifica e stata convenuta col Fondo una parita per la lira ed esistono uno o pis altri tassi di cambio applicabili all'acquisto di dollari per importazioni in Italia, o se al momento della notifica non 6 stata concordata con 11 Fondo una parita della lira, il tasso o i tassi di cambio per questo soopo speciale saranno stabiliti d'accordo fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America. II Governo Italiano potra in qualsiasi momento effettuare nel Conto Speciale depositi anticipati che verranno accreditati in conto di notificazini siucrcsive ai sensi di questo paragrafo. 3. II Governo degli Stati Uniti d'America notificherk di tanto in tanto al Governo Italiano il suo fabbisogno per spese amministrative in lire in Italia derivanti da operazioni effettuate ai termini della Legge del 1948 per la Coopera- Zione Economica, dopo di che il Governo italiano mettera a disposizione tali som- me prelevandole da qualsiasi saldo del Conto Speciale e nel modo richiesto dal Governo degli Stati Uniti d'America nella sua notifica. 4. Il cinque per cento di ciascun deposito effettuato ai ensi del preunto articolo derivante dall'assistenza fornita ai termini della L gge del 1948 di stan- eiamento per aiuti all'Estero, sara asEegnato al Govelno degli Stati Uniti d'Ame- rica che ne fara uso per le sue spese in Italia, e le somme messe a disposizione si sensi del paragrafo 3 del presente Articolo verranno previamente addebbitate agli ammontari assegnati ai sensi del presente paragrafo. 5. II Governo italiano mettera inoltre a disposizione, prelevandole da qual- alasi saldo delConto Speciale, quelle somme in lire che potranno essere necessaric a coprire spese per il trasporto (incluse spese portuali, di magazzinagglo, facehi- naggio e simili) da ogni punto di entrata in Italia al punto stabilito per la conse- gna al destinatario in Italia di quei rifornimenti assistenziali c pecchi cui si fa riferimento all'articolo VI. 6. II Governo italiano potra effettuare prelevamenti dall'eventuale saldo rimasto nel Conto Speciale per quegli scopi che potrsnno essere di volta in volta concordati con il Governo degli Stati Uniti d'America. Nell'esame delle proposte di prelevamento dal Conto Speciale avanzate dal Governo italiano, il Governo degli Stati Uniti d'America prendera in considerazicne la neceasita di promuovere o mantenere la stabilizzazione monetaria e finanziaria interna in Italia, la neces- sitY di atilioare l'attivitl produttiva ed il commercio internazionale, come pure la ricerca esplorativa e lo sviluppo di nuove fonti di ricehezza in Italia ed in modo particolare: a) apese per l'attuazione di opere o programmi, ivi compresi quelli ehe fanno parte di un programma generale per lo sviluppo della capacita produt- tiva italiana e degli altri Paesi partecipanti, nonche per l'attuazione di opere o programmi il cui costo esterno sia coperto dall'assistenza fornita dal Governo