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2435 62 STAT.] ITALY-ECONOMIC COOPERATION-JUNE 28, 1948 degli Stati Uniti d'Americ." in base alla Legge del 1948 per la Cooperazione Eeo- nomica od in altro modo, o da prestiti della Banca Internazionale per la Ri o.t lu- zione o lo Sviluppo; b) spese per ricerche esplorative e lo sviluppo di una aumentata produ- zione di quelle materie prime che possano abbisognare agli Stati Uniti d'Ameriea a causa di deficienze o deficienze potenziali nelle risorse degli Stati Uniti d'Ame- rica; e c) l'effettiva riduzione del debito nazionale, specialmente del debito verso la Banca d'Italia od altri Istituti bancari. 7. Ogni saldo residuale all'infuori delle somme non spese assegnate ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, rimanente nel conto speciale al 30 giugno 1952, sara impiegato in Italia per quegli scopi che potranno essere in seguito concordati fra i Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia, rimanendo inteso che il consenso degli Stati Uniti d'America sara soggetto all'approvazione a mezzo di Legge o di deliberazione congiunta del Congresso degli Stati Uniti d'America. Articolo V Accesso aUe materie prime 1. II Governo italiano faciliter4 il trasferimento negli Stati Uniti d'America, per la costituzione di scorte o per altri scopi, di materie prime di origine italiana che sono richieste dagli Stati Uniti d'America in eonseguenza di defieienze o di deficienze potenziali delle proprie risorse, sulla base di quelle ragionevoli condi- zioni di vendita, scambio, baratto o altrimenti, e in quei quantitatihi, e per quel periodo di tempo, che potranno essere stabiliti d'accordo fra i Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia, dopo aver tenuto debito conto delle ragionevoli necessita dell'Italia per le sue esigenze interne e per i bisogni di esportazione commerciale di tali materie prime. II Governo italiano prendera tutte quelle misure specifiche che potranno essere necessarie per adempicre alle disposizioni di questo paragrafo, comprese le misure destinate a promuovere una maggiore produzione di tali materie prime in Italia, ed a rimuovere ogni ostacolo al tra- sferimento di tali materie prime negli Stati Uniti d'Ameriea. II Governo italiano, qualora ne sia richiesto del Governo degli Stati Uniti d'America, entreri in nego- ziati per stabilire dettagliati aecordi necessari a porre in atto le disposizioni del presente paragrafo. 2. Riconoscendo il principio di equita nei riguardi della depauperazione delle risorse naturali degli Stati Uniti d'America e dei Paesi partecipanti, il Governo italiano qualora ne sia richiesto dal Governo degli Stati Uniti d'America, nego- ziera ove ci6 possa avere applicazione: (a) un futuro piano di disponibilita minime a favore degli Stati Uniti d'America per il futuro acquisto e consegna di una equa proporzione di materie prime di origine italiana che necessitino agli Stati Uniti d'America in dipendenza di deficienze o deficienze potenziali delle loro proprie risorse, a prezzi di mercato mondiale, in modo tale da proteggere l'acces- so dell'industria degli Stati Uniti ad una equa proporzione di tale materie prime italiane, espressa sia in percentuali di produzione o in quantita assolute; (b) intese che provvedano adeguata protezione del diritto di ogni cittadino degli Stati Uniti