Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/1155

This page needs to be proofread.

62 STAT.] ITALY-ECONOMIC COOPERATION-JUNE 28, 1948 2443 3. Rosta iaoltre inteso che nossuno dei duo Governi sosterra un reclamo o ricorso ai termini del presente articolo fino a qusndo il sue cittadino abbia etau- rite i rimedi a sua disposizione avanti ai Tribunali amministrativi e giudiziari del Paese nel qualo ha avuto origine il reclamo o ricorso. Articolo XI Definizioni Ai termini del presente Accordo, l'espressione a Paese partecipante , significa: 1. Ogni Paese firmatario del Rapporto del Comitato per la Cooperazione Economica Europea di Parigi in data 22 settembre 1947 ed i territori per i quali esso e investito di responsabilita internazionale ed ai quali e state applicato l'Accordo per la Cooperazione Economica concluso fra quel Paese ed il Governo degli Stati Uniti d'America, e 2. Ogni altro Paese (incluse qualsiasi delle zone di occupazione della Ger- mania, ogni area soggetta ad amministrazione o controllo internazionale, ed il Territorio Libero di Trieste o ciascuna delle sue zone) che si trovi completamente o parzialmente in Europa, insieme ai territori che ne dipendono e che sono sotto la sna amministrazione ; per tutto il periodo in cui tale Paese continua a parte- cipare alla Convenzione per la Cooperazione Economica Europea ed aderisce ad un programma comune di ripresa europea mirante all'attuazione degli scopi del presente Accordo.' Articolo XII Entrata in vigore, emendamenti, durata 1. Questo Accordo entrera in vigore alla data di oggi. Subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, esso rimarra in vigore fino al 30 giugno 1953, e, salvo che almeno sei mesi prima del 30 giugno 1953 ·u no dei due Governi abbia notiflcato per iscritto all'altro l'intenzione di porre termine all'Accordo in quella data, esso rimarra successivamente in vigore fine allo spirare di sei mesi dalla data in cui sia awenuta tale notifica. 2. Qualora durante il periodo di validita del presente Accordo uno dei due Governi consideri che abbia avuto luogo un mutarrcnto radicale delle condizioni fondamentali su cui si basa il presente Accordo esso ne dart notifica per iscritto all'altro Governo e conseguentemente i due Governi si consulteranno allo scope di conccrdare circa l'emendamento, la modifica o la cessazione del presente Accordo. Qualora tre mesi dopo tale notifica i due Governi non si siano accordati circa l'azione da svolgersi in quelle circcstanze, ciascun Governo potra notificare per iscritto all'altro la propria intenzicne di pcrre termine al presentc Accordo. In tal case, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente artieolo, il presente Accordo avra termine in uno dei due casi seguenti: a) sei mesi dope la data di detta notifica dell'intenzione di porvi termine, o b) dope quel periodo piL breve che possa essere convenuto come suffi- c iente per assicurare che gli obblighi del Governo italiano scno stati adempiuti per quanto si riferisce a qualsiasi assistenza che possa continuare ad essere fornita