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62 STAT.] ITALY-ECONOMIC COOPERATION-JUNE 28, 1948 2445 dalGoverno degli Stati Uniti d'America posteriormente alla data di tale notifica; a condizione, tuttavia, che l'articolo V ed il paragrafo 3 dell'articolo VII riman- gano in vigore sino a due anni dopo la data di tale notifica dell'intenzione di porre termine all'Accordo, ma non oltre il 30 giugno 1963. 3. Accordi ed intese sussidiarie stipulati in dipendenza del presente Accordo potranno rimanere in vigore oltre la data di scadenza del presente Accordo ed il periodo di efficacia di tali accordi ed intese sussidiarie sara regolato dalle lore proprie clausole. L'articolo IV restera in vigore fino a quando tutte le somme in moneta italiana che debbono essere depositate in conformita delle clausole del predetto articolo siano state utilizzate come disposto nell'articolo stesso. 4. n paragrafo 2 dell'articolo m rimarra in vigore fino a che i pagamenti garanzi di cui b cenno in detto Articolo siano stati effettuati dal Governo degli Stati Uniti d'America. 5. L'Annesso al presente Accordo forma parte integrante dello stesso. 6. 11 presente Accordo pnu essere emendato in qualsiasi tempo mediante Accordo fra i due Governi 7. In presente Accordo verra registrato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Ir mEDEDI clB i rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Boma in dnplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, ambedue i testi facenti fede, addl 28 giugno 1948. Per il Per il Govemo degli Sati U7iti Goerno Italiano d'Amrica d'A-'ica 68706--51 -PT . --- 73