62 STAT.] ITALY-AIR TRANSPORT SERVICES-FEB . 6, 1948 3747 Ove non sia stato raggiunto l'aeeordo nel termine dei trenta (30) giorni di cui
- l1 precedente paragrafo C), la tariffa proposta pub entrare in vigore provviso-
riamente, in attesa cho la divergenza sia risolta in conformila dclla procedura prevista dal successive paragrafo H), a meno che le autorita aeronautiche della Parte Contraente alla quale appartiene l'impresa di trasporto aereeo non riten- gano conveniente sospendere l'applicazione della tariffa stessa. G) Se, prima che i suddetti poteri siano conferiti per legge alle autorith aeronautiche degli Stati Uniti, una delle Parti Contraenti non sia soddisfatta delle tariffe proposte dalle imprese dell'una o dell'altra Parte Contraente per i servizi che collegano il territorio di una delle Parti Contraenti con il tcrritorio dell'altra Parte Contraente, essa ne dara notifica all'altra Parto anteriormente alla scadenza dei primi quindici (15) giorni del periodo di trenta (30) giorni previsto dal precedente paragrafo C), e le Parti Contraenti si adoporcranno per raggiungero l'accordo sulla tariffa conveniente. Nel caso che tale accordo sia raggiunto, ciaseuna delle Parti Contraenti fara del suo meglio affinchA le tariffe concordate siano adottato dalle proprie impreso di trasporto aereo. Resta inteso che, eve un tale accordo non possa essere raggiunto prima che termini il periodo di trenta (30) giorni, la Parte Contraente cho ha sollevato obiezione sulle tariffe, pub prendere le misuro che essa ritieno necessario per im- pedire ehe il servizio in questione abbia inizio o continui l'applicazione delle tariffe contestate. H) Qualora, nei casi previsti dai precedenti paragrafi F) e G), le autorita aeronautiche delle due Parti Contraenti non raggiungano l'accordo sulla tariffa pih conveniente, entro un ragionevole periodo di tempo dall'inizio della consul- tazione promossa per il ricorso di una delle Parti Contraenti sulla tariffa proposta o gia applicata dalle imprese di trasporto aerco deIl'altra Parte Contracnte, la questione, su richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente, sara portata davanti 1'O. A . C . I . per un parere consultivo, e ognuna delle Parti Contracnti far. del sue meglio, nei limiti dei poteri di cui dispone, per uniformarsi al parere espresso dall'O. A. C . I.
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