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6SSTAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB . 2, 1948 b) nel caso di cittadini e di persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America, il diritto di acquistare, possedere e disporre di tall beni e diritti sara a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in awenire ai cittadini e alle persone giuridicho ed associazioni della Repubblica Italiana dallo Stato, territorio o possedimonto degli Stati Uniti d'America nol quale B domiciliato detto cittadino od in conformita delle leggi dello Stato, territorio o possedimento in cui tale persona giuridica ed associazione e creata od organizzata; purche la Repubblica Italiana non sia tenuta ad accor- dare ai cittadiDi e alle persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'Ame- rica diritti a questo riguardo piH ampi di quelli accordati o che potranno essere accordati in awenire entro i territori di detta Repubblica ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta Repubblica. 2. Se si presenti il caso che un cittadino od una persona giuridica ed asso- ciazione di ciascuna .Alta Parte Contraente, residente o meno nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e che ivi svolga o meno attivita d'affari o d'altro genere, non possa, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei detti territori, ricevere per successione, perche straniero, quale legatario o quale erede quando trattisi di cittadino, beni immobili ivi situati ed altri diritti reali ivi esistenti, in tal caso al detto cittadino o alla detta persona giuridica ed associa- zione sara concesso un termine di tre anni entro il quale vendere o altrimenti disporre di detti beni o diritti reali. Questo termine sara prorogato in misura ragionevole qualora cio sia reso necessario dalle circostanze. I1 trapasso ol'ac- cettazione di tali beni o diritti reali saranno esenti dal pagamento di ogni im- posta di successione o testamentaria di qualsiasi genere o da tributi ammini- strativi od altri gravami pill elevati di quelli applicati attualmente o che saranno applicati in awenire in casi uguali di cittadini o di persone giuridiche ed associa- zioni dell'Alta Parte Contraente nel cui territorio sono situati i beni od esistono i diritti reali. 3. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno piena facolta di disporre di beni mobili di qualunque genere entro i torritori dell'altra Alta Parte Contraente, per testamento, donazione od altrimenti; ed i loro eredi, logatari o donatari, siano essi persone fisicho di qualsiasi nazionalith o persono giuridiche ed associazioni dovunque create od organizzate, residenti o meno entro i territori dell'Alta Parte Contraente ove detti beni sono situati e sia che vi svolgano o meno attivita d'affari, succederanno nei detti beni ed avranno facolth di prenderne possesso, sia personalmente sia a mezzo di propri rappre- sentanti, e di conservarli o di disporne a loro piacere. Questi atti di disposizione, la successione e la conservazione dei beni saranno soggetti alle norme dell'Arti- colo IX e saranno esenti da qualsiasi altro gravame pit elevato e da qualsiasi restrizione pit onerosa di quelli applicabili in casi uguali ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. I cit- tadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta di succedere quali eredi, legatari e donatari di beni mobili di qualunque genere entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, lasciati o donati ad essi da cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente o da cittadini di qualsiasi terzo Paese e potranno prenderne possesso sia personalmente sia a mezzo di propri rappresentanti, e conservarli o disporne a loro piacere. Questi atti di disposizione, Ia successione e la conservazione dei 2267