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63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB . 2, 1948 2277 4. Qualora una delle due Alto Parti Contraenti imponga qualsiasi con- trollo quantitative, mediante contingenti, licenze od altre misure, sull'importa- zione o sull'esportazione di qualsiasi prodotto, o sulla vendita, distribuzione od impiego di qualsiasi prodotto importato, rendera di pubblica ragione, quale norma generale, la quantita od il valore globali di detto prodotto ammesso alla importazione, all'esportazione, alla vendita, alla distribuzione od all'impiego durante un periodo di tempo determinate, come pure qualsiasi variazione della detta quantita o del detto valore. Inoltre, qualora una delle due Alte Parti Contraenti assegni a qualsiasi terzo Paese una quota della quantita o del valore globali di quaLsiasi prodotto per il quale l'altra Alta Parte Contraente abbia un considerevole interesse, assegnera, come norma generale, a detta altra Alta Parte Contraente una quota di tale quantita o valore globali su una base proporzionale alia quantita od al valore globali forniti dai territori della stessa, o, nel case di esportazione, su una base proporzionale alla quantita od al valore globali espor- tati verso i territori di detta altra Alta Parte Contraente, durante un precedente periodo di tempo rappresentativo, tenendo conto per quanto possibile di ogni fattore speciale che possa aver influito od influisca sul commercio del prodotto di cui si tratta. Le disposizioni del presente paragrafo, relative ai prodotti impor- tati, si applicheranno anche per quanto riguarda la quantita od il valore di qualsiasi prodotto di cui sia anmmessa l'importazione in esenzione da dazi o tributi, o che sia soggetto a diritti doganali o tributi inferiori a quelli applicabili sulle importazioni eccedenti la predetta quantita o valore. 5. Qualora una delle due Alte Parti Contraenti richieda la prova documen- tale dell'origine dei prodotti importati, le prescrizioni al riguardo saranno ragio- nevoli e non saranno tall da costituire nei confronti del commercio indiretto un intralcio non necessario. Articolo XV 1. Le leggi, i regolamenti delle autorita amministrative e le decisioni delle autorita amministrative o giudiziarie di ciascuna Alta Parte Contraente che siano di applicazione general e che si riferiscano alla classificazione doganale dei prodotti od ai diritti daziari, saranno pubblicati sollecitamente in mode tale da mattere i commercianti in grade di venirne a conoscenza. Tall leggi, regola- menti e decisioni saranno applicati in mode uniforme in tutti i porti di ciascuna Alta Parto Contraente, salvo quanto altrimenti disposto specificamento nella legislazione degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda l'importazione di prodotti nei propri territori e possedimenti insulari 2. Nessuna disposizione amministrativa degli Stati Uniti d'America che stabilisca l'aumento di diritti daziari od altri oneri applicabili con sistema stabile ed uniforme alle importazioni originarie dei territori della Bepubblica Italiana, o che imponga qualsiasi altro nuovo requisite rispetto a dette impor- tazioni, sara, come regola generale, applicata a prodotti naturali, coltivati o manufatti della Repubblica Italiana che si trovino gia in viaggio alia data di pubblicazione della disposizione suddetta a norma del precedente paragrafo; reciprocamente nessuna disposizione amministrativa della Repubblica Italiana ehe stabilisca l'aumento di diritti daziari od altri oneri applicabili con sistema stabile ed uniforme alle importazioni originarie dei territori degli Stati Uniti