63 STAT.] ITALY--RIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB . 2, 1948 d'America, o che imponga qnalsiasi altro nuovo requisito rispetto a dette impor- tazioni, sara, come regola generale, applicata a prodotti naturali, coltivati o manufatti degli Stati Uniti d'America che si trovino gia in viaggio alla data di pubblicaziqne della disposizione suddetta a norma del precedente paragrafo. Tuttavia, se una delle dne Alte Parti Contraenti normalmente esonera da tali nuove o maggiorate obbligazioni i prodotti importati per il consumo o ritirati dai magazzini per il consumo entro un periodo di tempo di trenta giorni dalla data della predetta pubblicazione, s'intenderA con questa prassi pienamente soddisfatto da parte di detta Alta Parte Contraente il disposto del presente paragrafo. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno a prowe- dimenti amministrativi che impongano dazi anti-dumping o compensativi o che si riferiscano a regolamenti per la protezione della vita e della sanith nimans, animale o vegetale o che si riferiscano alla sicurezza pubblica o che diane ese- cluione a decisioni gindiziarie. 3. Ciascuna Alta Parte Contraente provedera ad istituire una procedura amministrativa o gmdiziaria a norma della quale i cittadini e le persone gmri- diehe ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente nonche gli importatori di prodotti naturali, coltivati o manufatti di detta altra Alta Parte Contraente, avranno- faoolth di appellarsi oontro le multe e penalita ad essi imposte dalo Antorita doganali, contro le confische eseguite dalle dette autorito e contro le decisioni delle stesse su questioni di classifcazione doganale e di valutazione di prodotti a scopo doganale. Nel case di errori che siano manifestamente dovuti a aviste materiali nella compilazione della documentazione o rispetto ai quali posss essere provata la buona fede, nessnna delle due Alte Parti Contraenti imporrh penalita che superino nn importo puramente nominale quando si tratti di qualaiasi importazione da parte di cittadini o di persone ginridiche ed associa- sioni dell'altra Alta Parte Contraente o quando si tratti della importazione di prodotti naturali, coltivati o manufatti dell'altra Alta Parte Oontraente. 4. Ciascuna Alta Parte Contraente esaminerk benevolmente quele OBeer- vazioni che potranno essere fatte dall'altra Alta Parte Contraente riguardo al funnonamento od all'applicazione di divieti o restrizioni all'importazlone od esportazione, di contingentamenti, di regolamenti o formalita doganali, oppure di leggi o regolamenti sanitari per la protezione della vita o della sanita nmana, animale o vegetale. Articolo XVI 1. Ai prodotti naturali, ooltivati o manufatti di ciascuna Alta Parte Oontra- ente, importati nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, sar8 aocordato, rispetto a tutte le materie che riguardano i tributi interni, o la vendita, la distri- bueione o l'uso entro tali territori, un trattamento non meno favorevole di quello sooordato o che potra essere aecordato in avwenire a prodotti nguali di origine naionale. 2. Alle merci, siano esse prodotti naturali, coltivati o manufatti, prodotte in tutto od in parte entro i territori di una delle due Alto Parti Contraenti da oittadini e da persone giuridiohe ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente, - oppure da persone giuridiche ed assoiazioni dell'Alta Parte Oontraente nei oi territoi avviene Is produzione, le quali lano controllate da oittadini e da 2279
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