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63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB . 2, 1948 2283 4. In generale, qualsiasi controllo imposto su operazioni finanziarie da ciascuna Alta Parte Contraente sara esercitato in modo tale da non influire avantaggiosamente sui rapporti di concorrenza commerciale o di investimenti di capitale dell'altra Alta Parte Contraente nei confronti del commercio o degli investimenti di capitale di qualsiasi terzo Paese. Articolo XVII 1. Qualora una delle due Alte Parti Contraenti istituisca o mantenga un monopolio od un organismno per l'importazione, l'esportazione, l'acquisto, la vendita, la distribuzione o la produzione di qualsiasi prodotto, od aecordi a qualsiasi organismo privilegi esclusivi per l'importazione, l'esportazione, l'ao- quisto, la vendita, la distribuzione o la produzione di qualsiasi prodotto, detto monopolio od organismo accordera al commercio dell'altra Alta Parte Contra- ente un trattamento giusto ed equo per quanto riguarda i suoi acquisti di pro- dotti naturali, coltivati o manufatti di Paesi stranieri, nonehe le sue vendite di prodotti destinati a Paesi stranieri. A tal fine il monopolio o l'organismo, nell'ef- fettuare i detti acquisti o vendite di qualsiasi prodotto, si ispirerA per quanto ri- guarda il prezzo, la qualita, la commerciabilita, i trasporti e le condizioni di acqui- sto o di vendita, unicamente a quelle considerazioni di cui terrebbe ordinariamen- te conto una impresa comnmerciale privata che non avesse altro interesse all'infuori di quello di acquistare o di vendere detti prodotti alle condizioni pih favorevoli. Qualora ciascuna Alta Parte Contraente istituisca o mantenga un monopolio od un organimno per le prestazioni di qualsiasi servizio od accordi a qualsiasi organismo privilegi esclusivi per la prestazione di qualunque servizio, il mono- polio o l'organisgo in questione accordera un trattamento giusto ed equo all'al- tra Alta Parte Contraente ed ai cittadini, alle persone giuridiohe ed associazioni ed al commercio della medeaima, per quanto riguarda operazioni relative al detto servizio, in confronto al trattamento accordato o ohe potra essere acoordato in avvenire a qualsiasi terzo Paese ed ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni ed al commercio del medesimo. 2. Ciasouna Alta Parte Contraente, nell'accordare conoessioni, nel conolu- dere contratti e nell'aoquisto di prowiste, accordera un trattamento gisto ed equo ai cittadini, alle persone giuridiohe ed associazioni e al oomnercio dell'al- tra Parte Contraente in confronto al trattamento acoordato o che potra essere accordato in avvenire ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni ed al commercio di qualsiasi terzo Paese. 3. Le due Alte Parti Contraenti convengono ohe metodi di afari che intral- cino la concorrenza, limitino 'accesso ai mercati od agevolino eontrolli Inonopo- listici e ohe siano praticati o posti in atto da una o pia imprese commerciali, pubbliche o private, oppure da combinazioni, accordi o altre intese fra imprese commerciali pubbliche o private, possono avereeffetti nocvi sul ommnermio fra i rispettivi territori. Di consegaenza, ciascuna Alta Parte Contraente conviene di procedere a consultazioni, su richiesta dell'altra Alta Parte Contraente, in merito a sitili metodi e di adottare quelle misureache redera appropriate allo soopo di eliminare detti effetti nocivi. 8198.-52 -T. U- -68