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63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB . 2, 1948 2289 Articolo XXIII Vi sara liberta di transito attraverso i territori di ciascuna Alta Parte Contraente per le vie pil convenienti al transito internazionale: (a) per le per- sone che sono cittadini di qualsiasi terzo Paese, con i loro bagagli, le quail diret. tamento od indirettamente, provengano dai territori dell'altra Alta Parte Con- traente o vi siano dirette; (b) per le persone che sono cittadini dell'altra Alta Parte Contraente, coi loro bagagli, indipendentemente dal fatto che siano o meno provenienti dai territori della detta Alta Parte Contraente o vi siano dirette e (c) per i prodotti direttamente od indirettamente provenienti dai ter- ritori dell'altra Alta Parte Contraente od ivi destinati. Tali persone, bagagli e prodotti in transito non saranno soggetti ad alcnn diritto di transito, ad alcun ritardo o restrizione non necessari, ne ad alcuna discriminazione per quaato riguarda oneri, agevolazioni od altro ; e tutti gli oneri e norme prescritti per tall persone, bagagli o prodotti saranno ragionevoli, tenendo presenti le condizioni del traffico. Ciascuna Alta Parte Contraente pub riehiedere che detti bagagli e detti prodotti siano introdotti nella dogana competente e siano tenuti in custo- dia doganale con o senza canzione; ma tali bagagli e prodotti sarsnno esenti da tutti i diritti doganali od oneri consimili qualora si sia ottemperato alle dette prescrizioni per l'introduzione in dogana e per la castodia doganale e purche vengano esportati entro un anno o venga esibita ale Autorit, doganali una prova. soddisfacente della detta esportazione. Ai detti cittadini, bagagli, persone e prodotti sara accordato, per quanto riguarda tntti gli oneri, norme e formalita oonnesse col transito, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potrh essere aecordato in avvenire ai cittadinl di qualsiasi terso Pase. ed ai loro bagagli od alle persone ed ai prodotti provenienti dai territori di qualdad terzo Paese od ivi diretti Articolo XXIV 1. Nessuna disposizione del presente Trattato sari interprotata in modo da impedire l'adozione o l'appltcaziono da parte di ciascuna Alta Parte Con- traente, di provvedimenti: a) relativi all'importazione od all'esportazone di oro od argento; b) relativi all'esportaziono di oggetti i cui valore deriva [prnfeipabmeate dal loro carattere di opere d'arte o di antichita d'interesse nsionale o dalla loro relazione con la storia nazionale, e che nella pratica comune non sono coni- derati articoli di commercio; o) relativi a materiali di flssione, a materiali da eu si estraggono mate- riaU di fissione od a materiali radio-attivi che siano sottoprodotti dS materiali di fissione; d) relativi alla produzione ed al trafflco di armni, manizioni e materiali da guerra, nonche a quel traffico di altre merci e materiali che sia esereitato alo scopo di rifornire stabilimenti militari; e) necessari in adempimento di obblghi per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali o necessari per la protezione degli inteeei ea- ameniali di detta Alta Parte Contraente in tempo di emergensa amionaile; op- pum,