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366 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES (2) comunicare immediatamente all'altra Alta Parte contraente le disposizioni adottate coi completi dettagli relativi alla loro appli- cazione; e (3) nel caso di importazioni dovra concedere all'altra Alta Parte contraente, per tale determinato periodo, una percentuale del totale quantitativo equivalente alla percentuale della totale importazione di detto prodotto che l'altra Alta Parte contraente aveva fornito durante un precedente periodo rappresentativo di tempo, e (4) nel caso dell'esportazione, accordera all'altra Alta Parte con- traente, per il periodo considerato una percentuale del quantitativo totale equivalente alla percentuale della totale esportazione di tale prodotto che era stata fornita all'altra Alta Parte contraente durante un precedente periodo rappresentativo di tempo, a meno che non venga stabilito di accordo di rinunciare a tale concessione di importa- zione od esportazione. Se una delle Alte Parti contraenti stabilisce o mantiene, direttamente od indirettamente, una qualsiasi forma di controllo sui mezzi di pagamento internazionale, essa dovra, nell'effettuare tale controllo: a) non imporre alcuna proibizione, restrizione o dilazione nel trasferimento del pagamento per l'importazione di tutti i prodotti ed articoli agricoli e industriali dell'altra Alta Parte contraente, o sul trasferimento dei pagamenti necessari e relativi all'importazione di tall prodotti; b) in rapporto ai tassi di cambio ed ai tributi o sovraimposte sulle transazioni valutarie in connessione con pagamenti per, o con paga- menti necessari e relativi all'importazione di tutti i prodotti ed articoli agricoli e industriali dell'altra Alta Parte contraente accordare incondizionatamente un trattamento non meno favorevole di quello accordato all'importazione di qualsiasi prodotto agricolo o industriale di un terzo paese, e c) in relazione ai regolamenti e formalita relative a transazioni valutarie connesse con pagamenti per, o con pagamenti necessari e relativi all'importazione di tutti i prodotti ed articoli agricoli ed industriali dell'altra Alta Parte contraente, accordare incondizionata- mente un trattamento non meno favorevole di quello accordato in relazione all'importazione di prodotti similari agricoli o industriali di qualsiasi terzo paese. In relazione alle transazioni non commerciali, ciascuna delle Alte Parti contraenti, nell'applicazione di qualsiasi forma di controllo dei cambi esteri non dovra fare alcuna discriminazione tra i nazionali dell'altra Alta Parte contraente ed i nazionali di un qualsiasi terzo paese. Nel caso in cui una delle Alte Parti contraenti stabilisca o mantenga un monopolio dell'importazione, produzione o vendita di un determi- nato prodotto, o conceda dei privilegi esclusivi, formalmente o di fatto, ad una o pii agenzie, di importare, produrre o vendere un determinato prodotto, l'Alta Parte contraente che stabilisce o mantiene tale monopolio, o concede tall privilegi monopolistici, dovra, per gli