Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/685

This page needs to be proofread.

Articolo 57 1. L'Italia disporra come segue delle unita della Marina italiana enu- merate nell'Allegato XII B: (a) Dette unita dovranno essere messe a disposizione dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia. (b) Le navi da guerra che devono essere trasferite in conformit& dell'alinea (a) di cui sopra, dovranno essere interamente equipaggiate, in condizioni di poter operare con armamento completo, pezzi di ricambio di bordo e tutta la documentazione tecnica necessaria. (c) I1 trasferimento delle navi da guerra sopra indicate sara effettuato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Tuttavia, nel caso di unitA che non possano essere riparate entro tre mesi, il termine per il trasferimento potra essere prorogato dai Quattro Governi. (d) Una riserva di pezzi di ricambio e d'armamento di scorta per le unita sopra indicate dovra essere fornita, per quanto possibile, insieme con le unita stesse. II saldo dei pezzi di ricambio di riserva e delle scorte d'armamento dovra essere fornito nella misura ed alle date che saranno fissate dai Quat- tro Governi, ma comunque entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. 2. Le modalita pel trasferimento di cui sopra saranno stabilite da una Commissione delle Quattro Potenze, che sara istituita con protocollo a parte. 3. In caso di perdita od avaria, dovuta a qualsiasi causa, di qualunque delle unita enumerate nell'Allegato XII B e destinate ad esser trasferite, che non possa essere riparata entro la data fissata per il trasferimento, l'Italia s'impegna a sostituire detta o dette unita con tonnellaggio equivalente, tratto dalle unita di cui all'Allegato XII A. Detta o dette unita in sostituzione dovranno essere scelte dagli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia. Articolo 58 1. L'Italia dovra prendere le seguenti misure, per quanto riguarda i sommergibili e le navi da guerra in disarmo. I termini di tempo sotto 1642 TREATIES [61 STAT.