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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10 , 1947 indicati dovranno intendersi decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato. (a) I1naviglio da guerra di superficie, galleggiante, non compresso nella lista di cui all'Allegato XII, compreso il naviglio in costruzione ma galleg- giante, dovra essere distrutto o demolito per trarne rottame entro nove mesi. (b) II naviglio da guerra in costruzione, non ancora varato, dovra essere distrutto o demolito per trarne rottame entro nove mesi. (c) I sommergibili galleggianti, non compresi nella lista di cui all'Al- legato XII B, dovranno essere affondati in mare aperto, ad una profondita di oltre 100 braccia entro tre mesi. (d) II naviglio da guerra affondato nei porti italiani e nei canali d'en- trata di detti porti, che ostacoli la navigazione normale, dovri essere, entro due anni, o distrutto sul posto o recuperato e successivamente distrutto o demolito per trarne rottame. (e) I1 naviglio da guerra affondato in acque italiane poco profonde e che non ostacoli la navigazione normale, dovra, entro un anno, essere messo in condizione di non poter essere recuperato. (f) I1 naviglio da guerra, che si trovi in condizioni di essere riconver- tito, e non rientri nella definizione di materiale bellico e non sia compreso nella lista di cui all'Allegato XII, potra essere riconvertito per usi civili, oppure dovra essere demolito entro due anni. 2. L'Italia s'impegna, prima di procedere all'affondamento o alla di- struzione del naviglio da guerra e dei sommergibili, ai sensi del paragrafo precedente, a recuperare il materiale ed i pezzi di ricambio che potessero servire a completare le riserve di bordo e le scorte di pezzi di ricambio e di materiale, che dovranno essere forniti, in base all'Articolo 57, paragrafo 1, per tutte le navi comprese nella lista di cui all'Allegato XII B. 3. L'Italia potra inoltre, sotto il controllo degli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, prowedere al recupero di quel materiale e pezzi di ricambio di carattere non bellico, che siano facilmente utilizzabili nell'economia italiana, per usi civili. 61 STAT.] 1643