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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10 , 1947 ciazioni non appartengano o siano controllate da persone residenti in Italia. Nei casi previsti dall'Articolo 74, capo A, paragrafo 2 (b) e capo D, para- grafo 1, la questione dell'indennita sara regolata in conformita delle dispo- sizioni di cui all'Articolo 74, capo E. SEZIONE III-DICHIARAZIONE DELLE POTENZE ALLEATE E ASSOCIATE IN ORDINE ALLE LORO DOMANDE Articolo 80 Le Potenze Alleate e Associate dichiarano che i diritti ad esse attribuiti in base agli Articoli 74 e 79 del presente Trattato esauriscono tutte le loro domande e le domande dei loro cittadini per perdite o danni risultanti da fatti di guerra, ivi compresi i prowedimenti adottati durante l'occupazione dei loro territori, che siano imputabili all'Italia e che si svolsero fuori del territorio italiano, eccezione fatta delle domande fondate sugli Articoli 75e78. SEZIONE IV--DEBITI Articolo 81 1. L'esistenza dello stato di guerra non deve, di per se, essere conside- rata come precludente l'obbligo di pagare i debiti pecuniari risultanti da obbligazioni e da contratti che erano in vigore, e da diritti, che erano stati acquisiti prima dell'esistenza dello stato di guerra e che erano divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore del presente Trattato e che sono dovuti dal Governo italiano o da cittadini italiani al Governo o ai cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate o sono dovute dal Governo o da cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate al Governo italiano od a cittadini italiani. 2. Salvo disposizioni espressamente contrarie contenute nel presente Trattato, nessuna sua clausola dovra essere interpretata nel senso di preclu- dere o colpire i rapporti di debito e credito, risultanti da contratti conclusi prima della guerra, sia dal Governo, che da cittadini italiani. 61 STAT.] 1663