1MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10 , 1947 2. Il Direttore della Pubblica Sicurezza non potra essere ne un citta- dino jugoslavo, ne un cittadino italiano. 3. Il Direttore della Pubblica Sicurezza sara normalmente sotto l'im- mediata autorita del Consiglio di Governo, da cui ricevera istruzioni nelle materie di sua competenza. 4. I1 Governatore dovra (a) ricevere regolari rapporti dal Direttore della Publica Sicurezza e consultarsi con lui su ogni questione che rientri nella compe- tenza del Direttore predetto. (b) essere informato dal Consiglio di Governo circa le istruzioni da questo impartite al Direttore della Pubblica Sicurezza e potra esprimere il suo parere al riguardo. Articolo 28. Forze di polizia 1. Per assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza publica, in confor- mita dello Statuto, della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero, il Governo del Territorio Libero avra diritto di mantenere una forza di polizia e dei servizi di pubblica sicurezza. 2. I membri delle forze di polizia e dei servizi di pubblica sicurezza dovranno essere reclutati dal Direttore della Pubblica Sicurezza e potranno essere da lui licenziati. Articolo 29. Governo locale La Costituzione del Territorio Libero dovra prevedere la istituzione, sulla base della rappresentanza proporzionale, di organi di governo locale, secondo i principi democratici, compreso il suffragio universale, eguale, diretto e segreto. Articolo 30. Sistema monetario Il Territorio Libero avra un proprio sistema monetario. Articolo 31. Ferrovie Senza pregiudizio dei suoi diritti di proprieta sulle ferrovie correnti entro i suoi confini e del suo controllo sulla amministrazione delle ferrovie 61 STAT.] 1695
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