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stesse, il Territorio Libero potra negoziare con la Jugoslavia e l'Italia accordi per assicurare un esercizio efficiente ed economico delle ferro- vie. Detti accordi determineranno a chi rispettivamente spetti di assicurare il funzionamento delle ferrovie in direzione della Jugoslavia e dell'Italia, come pure l'utilizzazione del capolinea di Trieste e di quei tratti di linea comuni a tutti. In quest'ultimo caso, l'esercizio potra essere condotto da una Commissione speciale, composta di rappresentanti del Territorio Libero, della Jugoslavia e dell'Italia, sotto la presidenza del rappresentante del Territorio Libero. Articolo 32. Aviazione commerciale 1. Gli apparecchi dell'aviazione commerciale immatricolati sul Terri- torio di qualunque delle Nazioni Unite, la quale accordi sul proprio terri- torio gli stessi diritti agli apparecchi dell'aviazione commerciale immatri- colati nel Territorio Libero, godranno dei diritti accordati all'aviazione commerciale nei traffici internazionali, compreso il diritto di atterraggio per rifomimento di carburante e per riparazioni, il diritto di sorvolo del Territorio Libero senza atterraggio e il diritto di uso, ai fini del traffico di quegli aeroporti che potranno essere designati dalle autorith competenti del Territorio Libero. 2. Questi diritti non saranno sottoposti ad altre restrizioni, che non siano quelle imposte, su una base di non-discriminazione, dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel Territorio Libero e nei paesi interessati o che risultino dallo speciale carattere del Territorio Libero, in quanto territorio neutro e smilitarizzato. Articolo 33. Immatricolazione delle navi 1. Ii Territorio Libero ha il diritto di aprire registri per l'immatri- colazione delle navi di proprieta del Governo del Territorio Libero o di persone od organizzazioni aventi il loro domicilio nel Territorio Libero. 2. II Territorio Libero aprirh speciali registri marittimi per le navi cecoslovacche e svizzere su richiesta dei rispettivi Governi. Altrettanto farh per le navi ungheresi ed austriache, su richiesta dei Governi interessati, dopo la conclusione del Trattato di Pace con l'Ungheria e del Trattato per il ristabilimento dell'indipendenza dell'Austria. Le navi immatricolate in detti registri potranno battere bandiera dei rispettivi paesi. 1696 TREATIES [61 STAT.