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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 1717 Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 5 e 6 dell'Articolo 75 si appliche- ranno alla restituzione, da parte del Territorio Libero, dei beni che siano stati asportati durante la guerra dai territori delle Nazioni Unite. 16. L'Italia restituira al Territorio Libero, nel piui breve tempo pos- sibile, tutte le navi detenute dallo Stato italiano o da cittadini italiani che, alla data del 3 settembre 1943 appartenevano sia a persone fisiche residenti nel Territorio Libero e che acquistino la cittadinanza del Territorio Libero ai sensi del presente Trattato, sia a persone giuridiche di nazionalita italiana, che abbiano e conservino la loro sede sociale nel Territorio Libero, fatta eccezione delle navi che siano state oggetto di vendita effettuata in buona fede. 17. L'Italia e il Territorio Libero, e la Jugoslavia e il Territorio Libero, concluderanno degli accordi fra loro per procedere alla riparti- zione, su basi di giustizia e di equith, dei beni appartenenti agli enti locali, il territorio della cui giurisdizione venga a trovarsi diviso per effetto della nuova delimitazione di confini recata dal presente Trattato e per assicurare la continuazione a favore degli abitanti, di quei servizi comunali, a cui non si riferiscano espressamente altre disposizioni del presente Trattato. Accordi analoghi saranno conclusi per una ripartizione giusta ed equa del materiale rotabile e dell'altro materiale ferroviario e dei galleggianti ed impianti dei bacini e del porto; accordi saranno egualmente presi per regolare qualsiasi altra questione economica pendente, che non sia regolata dal presente Allegato. 18. I cittadini del Territorio Libero continueranno, nonostante il tra- sferimento di sovranita e ogni mutamento di cittadinanza che ne risulti, a godere in Italia di tutti i diritti di proprieta industriale, letteraria e artistica, previsti dalla legislazione ivi vigente, al momento del trasferimento. Il Territorio Libero riconoscera e dara effetto ai diritti di proprieta industriale, letteraria e artistica, esistenti nel Territorio Libero a sensi della legislazione italiana vigente al momento del trasferimento ed a quelli che dovessero essere ristabiliti o restituiti ai legittimi titolari, ai sensi dell'Allegato XV capo A del presente Trattato. Detti diritti rimarranno in vigore nel Territorio Libero, per lo stesso periodo di tempo durante il quale sarebbero rimasti in vigore, ai sensi della legislazione italiana. 61 STAT.]