2758 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. od in oonseguenza delle loro relazioni e simpatie oolle Nazioni Unite saranno rilasoiate in oonformita& agli ordini delle Nazionl Unite, e saranno sollevati da tutti gl'impedimenti legall ai quall sono stati sottomessl. (C) Il Governo Italiano prendera le misure ohe po- tranno essere prescritte dalle Nazioni Unite per proteggere le persone di nazionalitas traniera e proprieta'di stati e nazionall stranieri. 33. (A) Il Governo Italiano adempiera'le istruzioni ohe potranno essere prescritte dalle Nazioni Unite a riguardo alla restituzione, consegna, servizi o pagamenti quale indennizzo e pagamento delle spese di oooupazione durante 11 periodo del presents atto. (B) Ii Governo Italiano consegnera'al Comandante Supremo delle Forze Alleate qualsiasi informazione presoritto a riguardo alle attivita sia in territorio Italiano o fuori di territorio Italiano appartenendo allo stato Italiano, alla Banov d'Italia, a qualsiasi istitute statale o para-statale italiano od organizzazioni fasciste, o persons doniciliate in territorio italiano, e non disporra ne permettera' di disporre qualsiasi tale attivita fuori del territorio italiano salvo ool permesso delle Nazioni Unite. 34. Il Governo Italiano procedera durante ii periodo del presente atto a misure di disarmanento, smobilitazione, e smilil tarizazione come potra'essere prescritto dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. 35. II Governo Italiano fornir' tutte le informazioni e provvedera tutti i dooumenti occorrenti alle Nazioni Unite, e saraeproibito distruggere o nascondere archivi, verbali, pro- getti o qualsiasi altri documenti od informazioni. 36. Il Governo Italiano prendera' ed appliohera qualsiasi misure, sla legislativa od altra, ohe sara necessario per l'ese- ouzione del presente atto. Le autorita militari e civili Italiane si conformeranno a qualsiasi istruzioni emesse dal Comandante Supremo delle Forze Alleate a tale soopo. 37. Verra\nominato una Commisslone di Controllo rappresen. tatira delle Nazioni Unite e regolera e dara oorso al presents atto sotto.gli ordini ed istruzioni generall del Coandante Supremo delle Forze Alleate. 38. (A) Il termine "Nazioni Unite" nel presents atto eomprende ii Comandante Supremo dells Forze Alleate, la oommission. di controllo, e qualsiasi altro autorita'ohe le Nazioni Unite possono nominare. (B) II termine "Comandante Supremo dells Forze Alleatse nel presents atto oomprende la commissions di controllo, e tall altri ufficiali e rappresentanti soh ii Comandante Supremo dells Forze Alleate potra nominare.
�