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61 STAT.] ITALY-RELIEF PROGRAM-JULY 4, 1947 3141 sentanti degli Stati Uniti competenti per l'esecuzione del programma assisten- ziale. (D) 11 Governo italiano distribuira i rifornimenti assistenziali degli Stati Uniti e le merci similari prodotte localmente od importate dall'estero senza discriminazione di razza, religione od opinione politica e non permettera lo storno di qualsiasi di tali merci ad usi non essenziali o la loro destinazione al- l'esportazione o trasferimento dal Paese fintanto che permane la necessitb di tali merci per scopi assistenziali. II Governo italiano non permettera lo storno di un quatitativo eccessivo di rifornimenti assistenziali degli Stati Uniti o di merci analoghe prodotte localmente o importate dall'estero per il manteni- mento di forze armate. (E) II Governo italiano regolera la distribuzione dei rifornimenti assisten- ziali degli Stati Uniti c delle merci analoghe prodotte localmente o importate dall'estero in modo da assicurare una equa quota dei rifornimenti a tutte le classi della popolazione e manterra a tal fine un sistema di razionamento e di controllo dei prezzi, sempreche ci6 sia fattibile. (F) La distribuzione sara regolata in modo che tutte le classi della popo- lazione, senza riguardo al loro potere di acquisto. riceveranno la loro equa quota dei rifornimenti contemplati in questo Accordo. Art. III Utilizzazione dei fondi provenienti dalle vendite dei rifornimenti degli Rtati Uniti (A) 1 prezzi ai quali verranno venduti in Italia i rifornimenti assistenziali degli Stati Uniti saranno concordati fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti. (B) Allorche i rifornimenti assistenziali degli Stati Uniti saranno venduti contro moneta locale l'ammontare di tale moneta locale verra depositato dal Governo italiano a nome del Governo italiano stesso in un conto speciale. (C) Fino al 30 giugno 1948 tall fondi saranno utilizzati, solo dietro appro- vazione dei rappresentanti del Governo degli Stati Uniti debitamente autoriz- zati, per fini di ainto ed opere di assistenza in Italia, comprese le spese sostenuto in moneta locale dagli Stati Uniti relative alla fornitura di assistenza. Gli even- tuali saldi attivi risultanti in tale conto al 30 giugno 1948 saranno utilizzati in Italia per quegli scopi che ii Governo degli Stati Uniti potra stabilire, in seguito ad Atto o Risoluzione ccngiunta del Congresso. (D) 11 Governo italiano anticipera, su richiesta, fondi ai Rappresentanti degli Stati Uniti per sostenere spese in moneta locale relative alle forniture as- sistenziali. (E) Benche non si intenda che i fondi derivanti dalla vendita dei riforni- menti assistenziali degli Stati Uniti vengano di regola nsati per il rimborso di spese locali sostenute dal Governo italiano nella gestione e distribuzione dei rifornimenti assistenziali degli Stati Uniti, inclusi i costi in moneta locale di scarico ed altri oneri portuali, i rappresentanti degli Stati Uniti prenderanno in esame con il Governo italiano l'uso dei fondi per far fronte a costi straordi- nari che costituigsero nn gravame eccessivo per il Governo italiano. .5 347-49-PT . ii- -55