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3994 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. (c) di adottare le misure necessarie per restituire al Governo italiano, nello stato in cui si trovano al momento della restituzione tutte le navi sotto registro e bandiera italiani al I settembre 1939 che furono successivamente acquisite dal Governo degli Stati Uniti d'Ame- rica sia mediante compera, sia mediante confisca e che siano attual- mente in possesso del Governo degli Stati Uniti d'America purche' nel caso in cui le cause di confisca contro una qualsiasi delle navi venissero abbandonate, il Governo italiano convenga di esonerare e ritenere indenne il Governo degli Stati Uniti d'America, da qualsiasi responsabilita' in ordine all'accertamento, al regolamento e al soddis- facimento di qualsiasi "claim" contro tali navi; (d) di adottare le misure necessarie, subordinatamente a ogni termine e condizione contenuta nelle disposizioni di legge relative, per trasferire al Governo italiano navi Liberty "surplus" del Governo degli Stati Uniti d'America, da usarsi dall'Italia per usi commerciali, per un tonnellaggio complessivo approssimativamente uguale al ton- nellaggio complessivo delle navi sotto registro e bandiera italiani al I settembre 1939, e che furono successivamente sequestrate nei porti degli Stati Uniti d'America e poi perdute mentre erano impiegate nello sforzo bellico degli Stati Uniti d'America, purche' la scelta di tali navi "surplus" venga effettuata da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, dopo consultazione con il Governo italiano e purche' inoltre tali navi vengano trasferite sulla base "dove si trovano e nello stato in cui si trovano". 2. Il rilascio o la restituzione dei beni e degli interessi disposti dal presente articolo non potranno impedire di far valere in giudizio i diritti o i "claims" circa, contro, o relativamente, tali beni e interessi o i loro ricavati, ne' il presente memorandum d'intesa o la sua esecu- zione potranno in qualsiasi modo (in conformita' dell'articolo #76 del Trattato di Pace firmato a Parigi) dare origine a qualsiasi giudizio o "claim" contro gli Stati Uniti d'America o loro funzionari o organi. 3. (a) Le disposizioni di questo articolo non potranno in alcun modo imporre al Governo degli Stati Uniti d'America l'obbligo di restituire i canoni o altri compensi o diritti a ricevere canoni o altri compensi dovuti al Governo italiano o a cittadini italiani per uso anteriore al 31 dicembre 1945, di invenzioni, brevetti o diritti di brevetto posseduti negli Stati Uniti d'America dal Governo italiano o da cittadini italiani o soggetti a restituzione al Governo italiano o a cittadini italiani in base al presente memorandum d'intesa; (b) I1 Governo italiano riconosce che il Governo degli Stati Uniti di America ed i loro organi o cittadini, non hanno responsabilita' ai fini dell'accertamento, della sistemazione o del regolamento dei "claims" di cittadini italiani che cadono sotto le disposizioni del presente paragrafo e conviene, in conformita' al paragrafo 3 dell'articolo 79 del Trattato di Pace, d'indennizzare i cittadini italiani per i"claims" dovutamente fondati che cadono sotto le disposizioni del presente articolo. (c) Salvo quanto disposto nel presente memorandum d'intesa o nell'Annesso I ad esso, i diritti di proprieta' industriale rilasciati o restituiti dal Governo degli Stati Uniti d'America in conformita' al