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2756 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. 24. Non vi dovranno essere relzioni finanziarie, commer- oiali o di altro carattere o trattativi con o a favore dei paesi in guerra con una delle Nazioni Unite o col territori oocupati da dette Nazioni o da qualsiasi altra nazione straniera, salvo autorizzazione del CaoandautA in Capo Alleato o di funzionari designati. 25. (A) Le relazooni con i paesi in guerra son una qual- siasi delle Nazioni Unite, od occupati da uno di detti paesi, saranno Interrotte. I funzionari diplomatici, conaolari ed altri funzionari e oomponenti delle.forze terrestri, navali ed aeree aocreditati o in missione presso uno qualsiasi di detti paesi o in qualsiasi altro territorio spocificato dalle Nazioni Unite saranno riohiamati. I funzionari diplomatlci e oonsolari di detti paesi saranno trattati seoondo le disposizioni delle Nazioni Unite. (B) Le Nazioni Unite lsriservano il diritto di ri- ehiedere il ritiro degli ufficiali diplomatici e consolari neutrali dal territorio italiano ocoupato ed a presorivere ed a atabilire i regolamenti relativi alla procedura, ed i metodi per communicare tra il Governo Italiano ed i suoi rappresentanti nei paesi neutrali ed a riguardo alle communicazioni emesse da o destinate ai rappresentanti nei paesi neutrali in territorio Italiano. 26. In attesa di numovi ordini sudditi Italiani saranno impediti di lasoiare territorio Italiano salvo d'autorita'del Comandante Supreme delle Forze Alleate e in nessun caso non presteranno servizio con nessuna nazione od in qualsiasi dei territori a oui si riferisce l'articolo 25 (A), ne procederanno a qualsiasi luogo ooll'intenzione d.'iitraprendere lavoro per qualsiasi di tall stati. Quelli ohe gia servono o lavorano saranno richiamati seoondo le disposizioni del Comandante Supreme delle Forze Alleate. 27. Personale e materiale delle forze militari, navali, ed aeree, e la marina mercantile, navi da pesoa ed altri im- barcazioni, velivoli, veicoli, ed altri mezzi di trasporto di qualsiasi nazione contro la quale qualunque delle Nazioni.Unite si batte od e' oooupata da tale nzaione rimarra's oggetta ad at- tacco o sequestro dovunque si trove entro oaopra terrltorio od aoque italiane. 28. (A) Le navi da guerra, ausiliarie, a le navl traaportO di qualaiaai tale nazione o territorio oooupato e di oul si riferisoe nell'artioolo 27 nei porti ed aoque italiane od ooou- pate dagli Italiani ed i velivoli, velooll, e mezzi di traspdrto di tall etati entro o sopra territorio italiano od ocooupato dafli Italiani saranno nell'atteaa di ulteriori Istruzioni impediti dl partire. (B) Personale militare, navale, ed aeronautloo, e la popolazione olvile di qualsiasi tale nazione o territorio ooou.ato in territorio italiano od occupato dagli Italiani sarf impedlto di partire e ara internato in attesa di ulteriori istruzloni.